Equipollenza ed omologazione dei titoli di studio

Equipollenza ed omologazione dei titoli di studio

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E’ possibile conseguire dei titoli di studio non solo in Italia, ma anche all’estero. Seppur questi ultimi possano dare delle ampie possibilità in tali territori, al contrario in Italia potrebbero essere inutili senza delle procedure che ne riconoscano il valore legale.

Alcuni titoli di studio potrebbero richiedere di essere tradotti, ne abbiamo già parlato nell’articolo traduzione giurata come farla .

Di conseguenza, vi sono delle procedure previste dallo Stato Italiano che i soggetti in questione devono necessariamente affrontare.

Affinché questi ultimi vogliano infatti avvalersi di tali titoli conseguiti all’estero, che sia nell’esercizio di una professione, di una partecipazione ad un concorso, oppure anche nel proseguimento dei propri studi, devono assolutamente provvedere alla procedura di equipollenza al fine che tali titoli di studio conseguiti all’estero possano essere riconosciuti legalmente in Italia.

Ad esempio il corso Termoidraulico può essere utilizzato in tutta Europa

 

Omologazione titoli di studio

 

Poter lavorare ovunque è un’esigenza che sempre più spesso è all’ordine del giorno, molte professioni richiedono un titolo di studio o abilitazione professionale, ciò è legata all’incremento della mobilità di studenti e professionisti nei 27 Stati membri e nel mondo.

Per i cittadini europei questo è un diritto regolato dalla direttiva 249/1977/CE, recepita in Italia con la L. 9 febbraio 1982, n. 31, consente ai cittadini dell’Unione Europea la libera prestazione dei servizi professionali in ogni Stato europeo, senza alcuna preclusione dipendente dalla cittadinanza o dalla residenza.

Tali riconoscimenti vengono operati in tutta Italia, ma in particolare si ricordano l’Ufficio Esami di Stato presente nella Provincia di Trento, il quale provvede al riconoscimento dei diplomi di primo e secondo grado.

Giunti a tal punto, occorre offrire una nozione di equipollenza. Ebbene, l’equipollenza consiste nel procedimento attraverso il quale un diploma conseguito all’estero acquista il medesimo valore di un titolo conseguito in Italia. Questo implica che il diploma sarà considerato valido e riconosciuto in tutto il territorio italiano.

Una volta che tali procedure vengono applicate rigorosamente, i titoli di studio in questione saranno validi senza alcuna scadenza temporale.

 

Equipollenza titoli di studio: riconoscimento legale

 

Al fine di ottenere tale riconoscimento legale, è necessario che il soggetto richiedente presenti la domanda compilando il relativo modulo e aggiungendo i relativi allegati nelle ultime pagine.

La domanda può essere presentata in diverse modalità, in base al titolo di studio conseguito:

  • Diplomi di scuola primaria o secondaria di primo grado (elementari o medie): deve essere presentata in carta semplice;
  • Diploma di scuola secondaria: nel caso in cui si abbia un diploma di scuola superiore, si richiede necessariamente la presentazione della domanda con marca da bollo dal valore pari a 16€.

La presentazione delle suddette domande non hanno dei vincoli particolari previsti. I tempi di tali procedimenti possono infatti variare dai 50 giorni ai 150 giorni, a seconda che sia questa una procedura ordinaria, ovvero sia aggravata dalla presenza di talune formalità, tra le quali ad esempio la richiesta di pareri (ossia la richiesta di eventuali prove da parte degli istituti scolastici).

 

Documenti e allegati alla domanda di equipollenza

 

I documenti da allegare alla domanda sono gli stessi, a prescindere dal titolo di studio conseguito, sia esso di primo o di secondo grado.

Tali documenti da allegare sono obbligatori al fine di ottenere l’equipollenza, e sono i seguenti:

  • Originale o copia del titolo di studio conseguito, con apposita traduzione in lingua italiana perfettamente conforme al testo scritto in lingua straniera dalle apposite autorità o da un apposito traduttore;
  • Autenticazione della firma del preside dell’Istituto che ha rilasciato tale titolo;
  • Riconoscimento del valore da parte del Consolato Italiano, la quale dovrà accertare i caratteri del titolo di studio, tra i quali la durata e il grado. Devono essere inoltre accertati elementi quali il criterio di valutazione, la validità di tali studi nell’eventuale continuazione di questi ultimi in Italia;
  • Curriculum degli studi;
  • Atti e documenti che provino che il soggetto conosca la lingua italiana, così da essere esentato dalla prova di lingua italiana;
  • Documenti che accertino che almeno una tra le condizioni obbligatorie e legali poste precedentemente sia rispettata.
  • Programma delle materie appartenenti al corso conseguito, rilasciato dalla scuola frequentata e successivamente tradotto in lingua italiana, conforme al testo straniero;
  • Atti o documenti ritenuti utili dal soggetto al fine di far approvare la domanda o certificare la conoscenza della lingua italiana.

Infine, tale modulo deve essere compilato e successivamente consegnato in duplice copia, così come previsto dal Ministero dell’Istruzione.

Le domande di equipollenza possono essere presentate per molteplici tipologie di titoli di studio, ma devono essere presentate solo se il cittadino in questione soddisfi una serie di condizioni poste dallo Stato Italiano.

Nel particolare, queste ultime condizioni sono rivolte a chi non abbia conseguito dei titoli di studio universitari all’estero.

In particolare, si prevede che le domande di equipollenza possano essere presentate da:

  • Cittadini italiani, i quali abbiano conseguito il titolo di studio all’estero;
  • Cittadini di nazionalità italiana acquisita per matrimonio o naturalizzazione;
  • Cittadini italiani appartenenti a uno degli stati membri dell’Unione Europea;
  • Cittadini degli Stati i quali abbiano aderito al Trattato sullo Spazio Economico Europeo;
  • Cittadini appartenenti allo Stato Svizzero;
  • Cittadini ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato oppure ai quali sia stata garantito uno status di protezione sussidiario.

Tutte queste condizioni vengono definite in modo più analitico all’interno dei rispettivi decreti legislativi, e pertanto si prevede che almeno una tra queste condizioni sussista.

Nello specifico, per i soggetti ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, sono attivi dei servizi che ne facilitano i procedimenti di equipollenza. Uno tra questi servizi è la Dichiarazione di valore, applicata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Altro servizio che opera attraverso il rilascio di apposite attestazioni e certificazioni è il Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, che per l’appunto hanno attivato un servizio che facilita i soggetti ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, coloro i quali godono di protezione sussidiaria ed anche a detenuti.

Quest’ultimo servizio offre la possibilità gratuita di produrre Attestati che hanno il medesimo valore dei titoli di studio conseguiti all’estero.

 

Eccezioni per l’equipollenza

 

Si prevedono una serie di eccezioni riferibili a diversi casi:

 

  • Prima del compimento del 18esimo anno d’età non può essere rilasciata l’equipollenza ad un diploma di scuola superiore;
  • Non può essere rilasciata l’equipollenza per titoli riguardanti arti o professioni sanitarie, in quanto vi sono delle procedure particolari da seguire;
  • L’equipollenza non può essere rilasciata per qualifiche professionali, di conseguenza vi sono delle particolari procedure da seguire. Nel caso in cui si è un docente che ha preso il titolo di studio all’estero, può richiedere il riconoscimento ufficiale al fine di esercitare la propria professione in Italia;

 

Uffici competenti per i titoli di studio

 

Come già anticipato, vi sono delle particolari procedure per dei determinati titoli di studio. Infatti, nel caso si abbia un titolo di studio appartenente da uno specifico settore, è necessario di conseguenza rivolgersi ad uno specifico ufficio competente.

Questi di seguito riportati sono i rispettivi titoli di studio che devono essere consegnati ai loro uffici competenti, al fine di garantire il giusto procedimento per ottenere l’equipollenza:

  • Chi detiene il diploma per i corsi di Primo Grado e Secondo Grado, deve recarsi all’Ufficio Scolastico Regionale, presente nella provincia di residenza;
  • Chi detiene dei titoli accademici, si deve rivolgere all’Istituzione Universitaria;
  • Chi detiene qualifiche professionali appositi per conduttori di impianti termici o di generatori a vapore, deve rivolgersi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  • Chi detiene delle qualifiche professionali di diverso tipo, si deve invece rivolgere al Ministero dello sviluppo economico.
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Rosalba Fiore

Rosalba Fiore imprenditrice eduthech, consulente, formatrice, autrice, da oltre vent’anni mette la sua esperienza a completa disposizione dei suoi clienti impegnati in diversi settori produttivi. Ha conseguito due lauree, una in Matematica indirizzo informatico ed una in Ingegneria Industriale indirizzo Gestionale, ha conseguito numerose certificazioni internazionali tecniche, linguistiche, trasversali e didattiche, presso l’Università americana Harvard Business School Online ha seguito corsi specialistici in economia e marketing e innovazione. La dott.ssa Fiore è all’albo dei periti estimativo per la Camera di Commercio per la valutazione dei piani formativi del personale e CTU del Tribunale. E’ stata consulente e formatrice per Alitalia, Poste Italiane, Autostrade per l’Italia, Università Normale Superiore ISUFI etc.

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